NUOVO STATUTO DELLA S.I.G.M.
(votato il 26/01/2002)

TITOLO I
SEDE E SCOPO

Art. 1 – E’ costituita l’Associazione scientifica e professionale indipendente avente la denominazione “Società Italiana di Ginnastica Medica, Medicina Fisica, Scienze Motorie e Riabilitative” (S.I.G.M.), organizzazione non lucrativa a carattere sociale (ONLUS – No profit).
Art. 2 – La S.I.G.M. ha lo scopo di approfondire gli studi in materia di Ginnastica Medica e Riabilitazione e di divulgarne l’applicazione.
L’attività dell’Associazione si concreta particolarmente:
a) col promuovere l’istituzione di Corsi specialistici e/o di aggiornamento, Master anche a livello universitario per medici, diplomati ISEF, Laureati In Scienze motorie, fisioterapisti, terapisti della riabilitazione, Laureati in Scienze riabilitative nonché di altre figure professionali legate sia al mondo dell’assistenza nel campo riabilitativo, sia dello Sport e della Ginnastica;
b) con l’organizzare Congressi scientifici almeno annuali;
c) con il richiedere che nelle principali istituzioni sanitarie non manchino Laureati in Scienze motorie o diplomati ISEF oltrechè Fisioterapisti , T.d.R. e Laureati in Scienze Riabilitative;
d) con pubblicazioni periodiche e librarie per far conoscere nel campo scientifico e tecnico l’efficacia della ginnastica medica e della riabilitazione nelle loro svariate applicazioni;
e) col promuovere l’organizzazione di propri gruppi regionali che si occupino sul piano scientifico didattico e professionale delle esigenze del territorio in cui operano;
Art. 3 – L’Associazione ha la sua sede e rappresentanza legale nella sede ritenuta dal Consiglio Direttivo più vantaggiosa nell’interesse dei Soci.
Art. 4 – L’Associazione provvede all’attuazione delle proprie finalità mediante:
a) contributi dei soci (canoni di tesseramento annuo);
b) elargizioni di soci e terzi;
c) proventi delle pubblicazioni, conferenze, congressi, manifestazioni varie;
d) eventuali lasciti e donazioni.
Le disponibilità patrimoniali –trattandosi di associazione non a scopo di lucro- sono erogate per la pubblicazione della rivista della Società, contenente anche gli Atti dei Congressi annuali, per le spese di amministrazione e di adunanze, per eventuali incoraggiamenti a pubblicazioni scientifiche, didattiche e divulgative, per borse di studio, per spese di organizzazione di Corsi o Convegni, anche a carattere regionale e per quanto altro utile per le attività sociali semprechè compreso negli obiettivi statutari.

TITOLO II
SOCI

Art. 5 – La S.I.G.M. comprende:
Soci onorari, nominati a vita, dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
Soci sostenitori. Tutti coloro che contribuiscono annualmente con almeno € 200,00 o una volta tanto con una somma non inferiore a € 1.000,00.
Soci corrispondenti, nominati dal Consiglio Direttivo tra gli autorevoli cultori di ginnastica medica e/o riabilitazione, residenti all’estero.
Soci ordinari
a) effettivi:
– i Medici;
– gli Educatori fisici diplomati presso gli Istituti Superiori di Educazione fisica di grado Universitario, o scuole estere di grado Universitario il cui titolo sia legalmente riconosciuto in Italia per l’esercizio della professione, nonché:
– i Laureati in Scienze Motorie;
– i Terapisti della riabilitazione nonché i fisioterapisti con Diploma o Laurea Universitaria (Scienze Riabilitative).
– i Logopedisti, i Massofisioterapisti (purchè muniti di licenza di II° grado), gli Psicomotricisti dell’età evolutiva, i Terapisti occupazionali, gli Ortottisti, i Tecnici ortopedici ed altri profili professionali facenti parte dell’area riabilitativa;
– i Laureati in Psicologia, Pedagogia, in Ingegneria Biomedica, in Biologia;
b) aderenti:
– gli studenti di Medicina, della Facoltà di Scienze motorie, e dei Diplomi e Lauree Universitarie dell’area riabilitativa;
– tutti coloro che, apprezzando l’utilità della ginnastica medica e/o della Riabilitazione, intendano favorirne lo sviluppo.
Art. 6 – La domanda di ammissione alla Società, firmata da due Soci effettivi od Onorari proponenti, va indirizzata alla Segreteria del Consiglio Direttivo, corredata dei documenti comprovanti i requisiti richiesti dall’articolo precedente. Il Consiglio Direttivo, esaminate le domande e vagliati i titoli, per delega dell’assemblea, delibera sull’ammissione dei Soci.
Art. 7 – All’atto dell’ammissione il Socio è tenuto al versamento della quota annuale, nonché di quella di iscrizione una tantum stabilita dall’Assemblea. La quota è comprensiva dell’abbonamento alla rivista. La quota si intende valida per l’ anno solare. Di essa una parte (da definirsi percentualmente in sede di Assemblea) potrà essere devoluta ai gruppi regionali.
Art. 8 – La qualità di socio si prova mediante l’iscrizione nel libro dei Soci ed il pagamento della quota annuale. Da tale pagamento sono esentati i Soci onorari.
Art. 9 – Il socio in regola col pagamento del canone annuo ha diritto a:
– Rivista;
– Partecipazione generalmente gratuita al Congresso annuale della Società (salvo casi imprevisti od eccezionali decisi di volta in volta dal Consiglio Direttivo);
– partecipazione gratuita o con quote ridotte ai Convegni regionali;
– frequentazione gratuita del Centro di Documentazione della Società;
– facilitazioni per l’acquisto di pubblicazioni offerte dalla Società;
– riduzione sulle pubblicazioni sociali.
Art. 10 – La qualifica di socio si perde: per recesso volontario; per decadenza dovuta a mancato pagamento del canone annuo, per esclusione deliberata dall’Assemblea per gravi motivi.

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE

Art. 11 – Organi della S.I.G.M. sono: il Presidente, l’Assemblea dei Soci; il Consiglio Direttivo; il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri.
ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 12 – L’Assemblea dei Soci ha i poteri inerenti al perseguimento degli scopi dell’Associazione. In particolare essa:
a) elegge fra i soci il Presidente (Medico) e 12 membri del Consiglio Direttivo 4 Medici, 4 Diplomati ISEF o Laureati in Scienze Motorie, 4 Terapisti della Riabilitazione o Fisioterapisti laureati o equipollenti, i quali, a loro volta, eleggono i tre Vice-Presidenti (uno per ciascuna categoria degli eletti), il Segretario e il Tesoriere che potranno essere scelti anche al di fuori degli eletti ma, in tal caso, senza diritto di voto. L’assemblea elegge a parte i Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri;
b) emana le direttive generali per il raggiungimento dei fini sociali;
c) apporta eventuali modifiche allo statuto sociale, con le maggioranze previste dal successivo art. 15;
d) approva annualmente il bilancio preventivo e consuntivo dell’Associazione.
Art. 13 – L’Assemblea è convocata ogni anno dal Presidente in occasione e nella sede prescelta per l’annuale Congresso scientifico organizzato dall’Associazione. L’avviso di convocazione avverrà mediante comunicazione diretta ai soci, fatta almeno due mesi prima, contenente l’elenco degli argomenti da trattare.
Art. 14 – L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente anche quando il Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno per motivi urgenti e straordinari, oppure quando la convocazione è richiesta, con motivazione scritta, da almeno 1/5 dei soci.
Art. 15 – Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Per modificare lo Statuto occorre il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti di un’Assemblea straordinaria in cui siano rappresentati personalmente o per delega almeno i 2/3 dei Soci effettivi in regola col pagamento delle quote sociali dell’anno in corso, convocati a tale scopo dal Consiglio Direttivo permanente od a richiesta di un terzo dei soci effettivi. E’ ammessa una sola delega per ciascun socio purché delegante e delegato siano in regola con il versamento delle quote sociali.
Art. 16 – Sono eleggibili alle cariche sociali i soli membri onorari ed effettivi.
Hanno diritto di voto soltanto i soci onorari, i soci effettivi che abbiano provveduto a rinnovare la quota sociale, e quei nuovi soci — amministrativamente in regola — la cui domanda sia stata ratificata, dal Consiglio Direttivo, per delega dell’ Assemblea.
Art. 17 – L’Assemblea è presieduta dal Presidente della Società.
Le deliberazioni dell’Assemblea vengono raccolte in apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell’Associazione.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 18 – Il Consiglio Direttivo si compone di:
– un Presidente (medico) scelto possibilmente tra persone di alta competenza scientifica;
– tre Vice-Presidenti (in rappresentanza ciascuno di una delle categorie di cui all’art.12) con funzioni anche di iniziative per la salvaguardia e tutela professionale.
– 9 Consiglieri: 3 Medici, 3 Diplomati ISEF o Laureati in Scienze del Movimento, 3 Terapisti della Riabilitazione o Fisioterapisti o Laureati in Scienze Riabilitative, ciascuno possibilmente rappresentante di una o due Regioni limitrofe.
Il Consiglio designa un Segretario e un Tesoriere che possono essere scelti anche tra i non eletti. In questo caso parteciperanno alle riunioni del Consiglio con voto consultivo.
Art. 19 – Il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni, e non possono essere eletti più di due volte consecutive.
Art. 20 – Il Consiglio attua le direttive dell’Assemblea e si fa promotore di ogni iniziativa atta al raggiungimento dei fini sociali. In particolare:
a) delibera sulle domande di ammissione a Soci;
b) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo le facoltà riservate dal presente Statuto all’Assemblea dei soci;
c) provvede alla compilazione dei regolamenti interni;
d) presenta annualmente all’assemblea il rendiconto dell’esercizio sociale, accompagnato da una relazione;
e) propone all’Assemblea la misura del canone annuale dei Soci;
f) cura la stampa degli Atti della Società e della Rivista, costituendone il Comitato di Redazione.
IL PRESIDENTE
Art. 21 – Al Presidente, ed in caso di sua assenza od impedimento al Vice-Presidente più anziano, spettano:
a) la firma sociale e la rappresentanza legale della Società;
b) la convocazione del Consiglio;
c) la convocazione dell’Assemblea, d’accordo col Consiglio Direttivo;
d) l’esecuzione dei provvedimenti d’urgenza, salvo riferirne al Consiglio alla successiva riunione;
e) la Direzione della Rivista della Società.
I REVISORI DEI CONTI
Art. 22 – I revisori dei conti sono 3 (uno Medico, uno Laureato in Scienze Motorie o Diplomato ISEF, uno Terapista della Riabilitazione o Fisioterapista Laureato o equipollente), durano in carica due anni e sono rieleggibili per una sola volta consecutivamente. Eleggono tra loro il Presidente.
Art. 23 – I Revisori controllano il movimento e la consistenza di cassa e la contabilità sociale ogni qualvolta lo ritengano opportuno, verificano l’osservanza delle disposizioni statutarie nei riguardi amministrativi contabili, verificano il bilancio consuntivo controllandone i documenti giustificativi e dandone relazione in sede dell’approvazione annuale del bilancio.
IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art. 24 – Il Collegio dei Probiviri – proposto dal Consiglio Direttivo Nazionale e votato dall’Assemblea – è costituito da un Presidente (scelto tra gli ex Presidenti della Società) e da due componenti, ciascuno in rappresentanza di una categoria storica della Società (art.12) scelti tra i Soci Onorari o – in carenza – tra i Soci ordinari. Di questi uno verrà nominato Segretario e redigerà, su apposito registro, i verbali delle riunioni.
Art. 25 – Il Collegio dei Probiviri provvede a dirimere le controversie tra i Soci e tra essi ed il Consiglio Direttivo o il Presidente, in merito all’applicazione delle normative stabilite nello Statuto e nel Regolamento.
Fornisce altresì agli organi dell’Associazione e dei Soci che ne facciano richiesta la propria interpretazione delle norme stabilite nello Statuto e nel Regolamento.
Le decisioni prese dai Probiviri sono inappellabili e vengono comunicate agli interessati ed al Presidente della Società.
Si applicano ai Probiviri le disposizioni statutarie e regolamentari previste per i Consiglieri.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 26 – L’anno sociale va da Congresso Nazionale a Congresso Nazionale.
Art. 27 – Allo scioglimento della Società le eventuali attività patrimoniali dell’Associazione saranno devolute ad altre Società scientifiche purchè anch’esse senza scopo di lucro o in beneficenza.
Art. 28 – Fatte salve le attuali figure e profili professionali previsti dal presente Statuto, si prevede la possibilità di accesso diretto alla Società di altre figure professionali che eventuali future disposizioni di legge dichiareranno equipollenti a quelle attualmente inserite.
Art. 29 – Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, valgono il Regolamento e le disposizioni di legge in materia.
CONGRESSO ANNUALE
Art. 30 – Il Congresso annuale è presieduto da un Presidente e da un Consiglio di presidenza formato da Soci effettivi o onorari.
La presidenza del Congresso dirige la discussione scientifica, predispone, ordina e cura che i lavori scientifici presentati così come i rendiconti siano puntualmente inviati per la pubblicazione al Comitato Direttivo Nazionale.
La presidenza della Società convoca l’adunanza annuale durante la quale mette in votazione i “temi di relazione” proposti dai Soci per il successivo Congresso nonché la sede ed il nome del Presidente, tra quelli che ne avevano fatto domanda. Per quanto riguarda gli argomenti, di regola ne saranno scelti due che potranno essere divisi fra i vari Relatori.